Vi informiamo che il 2 luglio 2018 è stato siglato fra le Delegazioni di ANIA e FIDIA l’accordo di rinnovo del CCNL dei Dirigenti delle Imprese Assicuratrici, scaduto il 30 giugno 2018. L’accordo è stato ratificato dal Consiglio Nazionale FIDIA il 20 luglio scorso e ha già ottenuto parere favorevole dal Comitato Esecutivo dell’ANIA
NOVITA’ PRINCIPALI
Premessa
Coerentemente al contesto di mercato, alle nuove sfide che sta vivendo il settore assicurativo e alla necessità di consolidare lo storico rapporto di forte coesione tra il Dirigente e l’Impresa per cui lavora in un quadro di relazioni industriali in linea con i tempi, l’impianto normativo del CCNL è stato rivisitato in una logica di snellimento e di semplificazione del testo.
La chiarezza e la trasparenza che deriva dalla nuova stesura qualifica ancora di più il valore e la sostanza dello strumento come presidio per le garanzie e le tutele dei Dirigenti
Decorrenza e durata
Il nuovo CCNL decorre dal 2 luglio 2018 e scadrà il 30 giugno 2022.
Il precedente Contratto era scaduto il 30 giugno 2015 e tacitamente prorogato per un triennio
Art.2 – qualifica del Dirigente
In coerenza con l’evoluzione organizzativa intervenuta in diverse imprese è stata superata la precedente articolazione contrattuale con l’unificazione dei due gradi gerarchici e contestuale soppressione delle tabelle economiche recanti gli scatti di anzianità.
Art.5 – Trattamento economico minimo complessivo (all.1)
Passato da € 64.000 a € 70.000.
Restano naturalmente salvi tutti i diritti acquisiti nonché le eventuali condizioni di maggior favore stabilite in sede aziendale.
Art.14 – Ferie non godute
Nel rispetto del principio costituzionalmente garantito che attribuisce alle ferie valore di diritto non rinunciabile quale mezzo ritenuto indispensabile per la ricostituzione delle energie psico-fisiche necessarie alla sostenibilità dell’attività lavorativa, è stato ribadito che le ferie vanno fruite e non monetizzate. In questo ambito, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente non avrà perciò diritto ad indennità sostitutiva delle ferie non godute relative ad anni precedenti a meno che non provi che tale mancato godimento sia riconducibile ad obiettive e comprovate necessità aziendali (al netto dei periodi di malattia)
Art.21 – Invalidità permanente da Infortunio e/o Malattia
E’ stata apportata una serie di modifiche ed integrazioni volte a rendere più chiaro ed esigibile il ristoro del danno da IP per infortuni o malattia(diritti degli eredi e definizione univoca di invalidità).
ANIA raccomanda inoltre alle Imprese la stipula in sede aziendale di specifiche coperture anche per le invalidità permanenti da infortuni e malattia di tipo parziale.
Art.21 ter – Servizi di Welfare
Questo articolo rappresenta una novità rispetto al precedente CCNL e prevede la messa a disposizione per ciascun Dirigente di un importo annuo di € 800 per la fruizione di servizi di Welfare (quali palestra, piscina, attività ricreative, socioculturali, etc) avvalendosi delle disposizioni di legge in materia. Su iniziativa dell’impresa ed in alternativa alla suddetta misura, tale importo potrà essere utilizzato per l’introduzione di un buono pasto giornaliero
Art.34 – Trattamento Pensionistico Complementare (All.5)
Per i Dirigenti nominati successivamente al 2 luglio 2018 il contributo del 13% che l’Impresa destina alla Previdenza Complementare (Fondo Pensione) sarà applicato sull’85% del trattamento economico minimo complessivo.
Quanto sopra, naturalmente, fatti salvi tutti i diritti acquisiti nonché le eventuali condizioni di maggior favore stabilite in sede aziendale.
Art.35 e seguenti – Collegio Arbitrale
A fronte della necessità esplicitata dalle Imprese di garantire la sostenibilità dell’impianto è stata convenuta una nuova tabella per le indennità supplementari che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si aggiungono alle indennità sostitutive del preavviso (che restano immutate)
Allo scopo di contemperare tale esigenza aziendale con le doverose misure di tutela dei diritti dei singoli, la logica che ispira la nuova tabella è riconducibile sostanzialmente a due criteri:
1) Anzianità aziendale: in sede di trattativa si è convenuto di articolare in tre categorie l’anzianità maturata nell’ambito dello stesso Gruppo/Impresa allo scopo di valorizzare più compiutamente la fedeltà ed il contributo che il Dirigente ha concretamente dimostrato nel tempo.
2) Età anagrafica : è stato affermato come l’età rappresenti una condizione oggettiva e soggettiva da cui non si può prescindere in relazione sia alle concrete possibilità di ricollocamento nel mercato che ai requisiti di accesso alle forme di tutela previste dalla legge (previdenziali e no)
In sostanza la nuova tabella evidenzia tutele diversificate attraverso un incrocio mirato tra età anagrafica ed anzianità aziendale.
Altro elemento meritevole di menzione è l’accurata precisazione sul valore economico da attribuire alla mensilità dell’indennità supplementare, che va determinata secondo le disposizioni degli artt.2120 e 2121 del c.c. come modificati dalla legge 297/82
Art. 22 –Assistenza sanitaria (All.8)
I plafond sono stati mediamente aumentati del 4,80%
E’ stata confermata la sospensione dell’erogazione delle prestazioni nel caso in cui venga prestata attività lavorativa presso altra Compagnia con estensione anche alle attività di consulenza.
Art. 40 – Controversie individuali di lavoro
In linea con quanto previsto dall’art. 412 ter c.p.c., sono state ridefinite le modalità da seguirsi per poter esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, stabilendo che la Commissione paritetica di conciliazione dovrà essere composta – per i dirigenti – da un rappresentante “dell’Organizzazione sindacale firmataria del presente Accordo o firmataria di altri CCNL del settore assicurativo stipulati in sede Ania, cui il lavoratore conferisca mandato”.
All. n.11 – Accordo quadro in tema di incentivo all’esodo dei dirigenti prossimi al pensionamento
Si è condivisa l’opportunità di confermare l’Accordo nazionale a suo tempo sottoscritto tra ANIA e FIDIA., con il quale le Parti – in attuazione di quanto stabilito dalla c.d. Legge Fornero – avevano regolamentato la procedura per l’accompagnamento alla pensione dei dirigenti più prossimi al raggiungimento dei requisiti per la pensione, anticipata o di vecchiaia. Con l’occasione, detto Accordo è stato aggiornato e, avute presenti le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, tale strumento potrà ora essere utilizzato – nel periodo 2018/2020 – anche per i dirigenti ai quali mancano non più di 7 anni al raggiungimento di detti requisiti pensionistici.
Roma 20 Luglio 2018
Gianfranco Bennati
Presidente FIDIA